Art. 5.
(Istituzione dell'Agenzia italiana
fitofarmaci).

      1. È istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute e per la funzione pubblica, sono stabilite:

          a) le modalità di organizzazione dell'Agenzia e le disposizioni relative alla sua articolazione in strutture operative;

          b) le dotazioni organiche del personale dell'Agenzia, per un contingente non superiore alle 150 unità;

          c) le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia;

          d) le modalità di stipula di convenzioni o accordi di collaborazione con enti, amministrazioni pubbliche, università, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, per l'esecuzione di attività inerenti i compiti di cui all'articolo 6;

 

Pag. 8

          e) le modalità di conferimento di incarichi per la realizzazione dei programmi di attività dell'Agenzia e le modalità di assegnazione di borse di studio a cittadini italiani o stranieri;

          f) ogni ulteriore disposizione per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

      3. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri di comprovata e adeguata competenza designati, rispettivamente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno dal Ministro delle attività produttive. Il membro designato dal Ministro della salute riveste la carica di presidente del consiglio di amministrazione e ha la legale rappresentanza dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni;

          b) il direttore, scelto tra persone di adeguata esperienza scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute. Il direttore dura in carica cinque anni ed il suo mandato può essere rinnovato una sola volta;

          c) la segreteria tecnica, composta da personale di adeguata e comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di specifica competenza dell'Agenzia, proveniente dalla pubblica amministrazione, da enti di ricerca o enti pubblici, anche economici, inquadrato nei ruoli dell'Agenzia secondo le modalità di cui al comma 6, lettera a), o collocato in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Il contingente di personale assegnato, su proposta del direttore dell'Agenzia, alla segreteria tecnica non può risultare superiore alle sessanta unità di personale;

          d) il comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della salute. Il comitato scientifico dura in carica cinque

 

Pag. 9

anni ed è composto dal direttore dell'Agenzia e da esperti di elevata qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia, designati, rispettivamente:

              1) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro della salute, di cui uno con funzione di presidente del comitato;

              2) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

              3) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

              4) tre esperti e relativi supplenti dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

              5) un esperto e relativo supplente dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

              6) un esperto e relativo supplente dal direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

          e) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri scelti tra i magistrati amministrativi o contabili o tra gli avvocati dello Stato designati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro delle attività produttive. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni.

      4. Gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione, del direttore dell'Agenzia e dei componenti il collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per gli esperti del comitato scientifico ed una

 

Pag. 10

specifica indennità per il personale assegnato alla segreteria tecnica.
      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, provvede alla copertura dell'organico dell'Agenzia:

          a) mediante l'inquadramento, a domanda, di personale proveniente dalla pubblica amministrazione, da enti di ricerca o enti pubblici, anche economici;

          b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

      7. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 6, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      8. Gli addetti alle attività dell'Agenzia, compresi i membri degli organi dell'Agenzia di cui al comma 3, sono tenuti al rispetto della riservatezza in merito ai dati presentati e riconosciuti riservati ai sensi delle normative vigenti; essi non possono stipulare contratti di lavoro o di prestazione d'opera, anche di sola consulenza temporanea, con le aziende produttrici e distributrici di prodotti fitosanitari.